Art. 240 – Codice della strada – Norme transitorie relative al titolo VII

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.