Art. 197 – Codice della strada – Concorso di persone nella violazione
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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