Art. 188 – Codice della strada – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 9859/2012
Non integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un’autovettura — di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato — un contrassegno per invalidi rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura, come presupposto dell’auto-attribuzione della qualità di accompagnatore da parte del conducente, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto portatore di handicap. Nemmeno detta condotta integra il reato di truffa, mancando quale requisito implicito della fattispecie incriminatrice tipica di cui all’art. 640 c.p., l’atto di disposizione patrimoniale che costituisce l’elemento intermedio derivante dall’errore ed è causa dell’ingiusto profitto con altrui danno. Detta condotta integra, invece, l’illecito amministrativo di cui all’art. 188, commi quarto e quinto, c.d.s., in cui sono contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, che costituisce norma speciale, applicabile, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981.Cass. pen. n. 4490/2012
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che, al fine di accedere all’interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano, esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, laddove non vi siano stati da parte dell’agente comportamenti idonei a trarre in errore, circa il suo stato di falso invalido, il personale preposto all’accertamento ed al controllo.Cass. pen. n. 10203/2011
Integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il - Codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.Cass. civ. n. 21271/2009
Il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell’autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle cd. «strisce blu», neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall’art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli artt. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, del - Codice della strada prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l’esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta.