Art. 181 – Codice della strada – Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11463/2003
In tema di violazioni al - Codice della strada, costituiscono illeciti amministrativi distinti ed alternativi la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193, primo e secondo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e la circolazione senza certificato di assicurazione obbligatoria (art. 180, primo comma, lett. d) e settimo comma) o l’omessa esposizione del contrassegno relativo alla assicurazione obbligatoria (art. 181, primo e terzo comma). Ne consegue che, ove al conducente di un veicolo — il quale non abbia esibito agli agenti accertatori il certificato di assicurazione obbligatoria e non abbia esposto il relativo contrassegno — sia stata contestata immediatamente la violazione di cui all’art. 193 cit. ed il conducente medesimo abbia successivamente dimostrato l’adempimento dell’obbligo di assicurazione, l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 180 e 181 citt. può perfezionarsi solo nel momento in cui venga esclusa l’applicabilità dell'art. 193. Proprio in ragione di tale alternatività degli illeciti, è esclusa la possibilità di immediata e contestuale contestazione delle violazioni previste dagli artt. 193, primo comma, 180, primo comma, lett. d) e 181, primo comma.