Art. 157 – Codice della strada – Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 223 a € 444.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 24353/2015
Il rilascio del permesso di sosta in aree riservate attribuisce una posizione di interesse legittimo ad avvalersi degli stalli riservati ma non abilita, ove questi non possano essere utilizzati, alla violazione indiscriminata delle normali regole della circolazione stradale in tema di arresto, fermata e sosta dei veicoli, sicché il titolare del permesso, ove lamenti l’inerzia del Comune nel garantire gli spazi di sosta, non può chiedere il rimborso delle multe a lui irrogate per aver parcheggiato in aree vietate.Cass. civ. n. 6889/2015
In tema di sanzioni amministrative per violazione del - Codice della strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l’assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l’espresso riferimento all’implicita assenza del trasgressore.Cass. civ. n. 19170/2012
In tema di circolazione stradale, la stanchezza (riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno) rientra nel concetto di «malessere» che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma primo, lett. d), c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art. 88 cod. pen., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 cod. pen., ma indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.Cass. civ. n. 20308/2011
In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l’art. 157, comma 6, del - Codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell'art. 7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell’infrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per violazione del comma 6 dell'art. 157, relativo ad un'autovettura parcheggiata in un’area di sosta senza adempiere al prescritto obbligo di pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15).Cass. civ. n. 11616/2005
Dal tenore dell’art. 157 del - Codice della strada — a norma del quale nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica — si deduce il principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera, se non vietata, e, per converso, che, in presenza di una prescrizione relativa alle modalità di sosta del veicolo, vi è obbligo di sostare nel modo prescritto. Pertanto, chi proponga opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per aver parcheggiato la propria autovettura in modo non conforme alla segnaletica prescrivente l’obbligo di parcheggio in spazi determinati, è gravato dell’onere di fornire la prova della mancanza, nella località di contestazione della violazione, di alcuna segnaletica in tal senso.Cass. civ. n. 7993/2005
In tema di infrazioni al - Codice della strada, l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è descritto nell’art. 201 del - Codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285): esso distingue i fatti rilevati, che l’accertatore attesta come avvenuti, dai motivi, da specificare a verbale, «per i quali non è stato possibile procedere a contestazione immediata» della violazione. In ordine all’accertamento dei fatti, il verbale deve contenere «gli elementi di tempo, di luogo e di fatto» che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell’art. 157 del - Codice della strada, concernenti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell’ora dell’infrazione, della piazza o della via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata dall’accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate, spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.