Art. 136 – Codice della strada – Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo
1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10343/2011
In tema di licenziamento, è illegittima la risoluzione del rapporto di un conducente straniero di autotreni motivata sulla base del mero possesso della patente di guida del Paese d’origine non convertita in patente italiana ove, secondo la prassi amministrativa, detta conversione venga richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un anno come residente nei registri anagrafici italiani, dovendosi ritenere, alla stregua del principio enunciato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 101 del 2011, che tra i mezzi di interpretazione della legge va ricompresa la prassi amministrativa, ossia il comportamento degli organi competenti all'applicazione di essa. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dimori abitualmente in Italia, resta priva di rilievo l’inosservanza da parte dello stesso dell’obbligo di richiedere la suddetta iscrizione previsto dall’art. 136 - Codice della strada, la cui violazione non incide sulla possibilità di rendere la prestazione lavorativa.