Art. 71 – Codice della strada – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da € 173 a € 694.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 9460/1994

L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo - Codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).