Art. 56 – Codice della strada – Rimorchi

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 38946/2013

In tema di contrabbando, non è soggetto a confisca obbligatoria il rimorchio (nella specie, un "car trailer" per il trasporto di veicoli), utilizzato per finalità estranee all'attività illecita e non costituente parte integrante del mezzo trainante.

Cass. pen. n. 224/2007

In mancanza dei requisiti previsti per i caravan dagli artt. 47, lett. i) e 56 del - Codice della strada, devono essere qualificati come veicoli le abitazioni prefabbricate e posizionate su ruote e non collegate alla rete idrica o fognaria, così che la loro permanenza nel parcheggio di uno stabilimento balneare debitamente autorizzato non integra gli estremi del reato previsto dall’art. 1161 del codice della navigazione.

Cass. civ. n. 8972/1992

Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la nozione di «rimorchio» di cui all'art. 1 L. n. 990 del 1969 va individuata con riferimento agli artt. 26 e 28 c.s., i quali distinguono i veicoli come gli autotreni e gli autoarticolati, costituiti da motrice e rimorchio ad essa agganciato, ed i rimorchi privi di mezzo proprio di propulsione. Per questi ultimi, se sganciati dalla motrice, il rischio da assicurare (c.d. rischio statico) è solo quello connesso alla possibilità di sinistri causati allorché essi siano manovrati a mano o durante la sosta per difetti di costruzione o di manutenzione. Ne consegue che se il rimorchio coperto da assicurazione per il solo rischio statico venga agganciato alla motrice diviene componente di un unico veicolo a motore e perde la propria autonoma configurazione di veicolo, con la conseguenza che nei confronti del terzo danneggiato dalla sua circolazione non risponde l'assicuratore del solo rimorchio, non vertendosi in tema di limite contrattuale di responsabilità dell'assicuratore, bensì di identificazione del veicolo cui il rischio assicurato deve inerire.