Art. 48 – Codice della strada – Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.