Art. 46 – Codice della strada – Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7072/2006
Rientrano nella competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale anche le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli su rotaie (nel caso di specie, tram), in quanto riconducibili alla nozione di «circolazione dei veicoli» contemplata, senza ulteriori specificazioni, dall’art. 7 c.p.c.Cass. civ. n. 3068/1999
Il motociclo guidato dall'uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 93 comma settimo e 193 comma primo e secondo del - Codice della strada (e la conseguente confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa.