Art. 34 bis – Codice della strada – Decoro delle strade
Fonti > Codice della strada > Titolo II - Della costruzione e tutela delle strade > Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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