Art. 95 – Codice privacy – Dati sensibili e giudiziari
[1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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