Art. 140 novies – Codice del consumo – Provvedimenti compensativi

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140 septies, si applicano gli articoli da 840 quater a 840 terdecies e l'articolo 840 quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840 sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.

3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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