Art. 135 terdecies – Codice del consumo – Diritti dei terzi

1. I rimedi di cui all'articolo 135 octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del servizio digitale in quanto previsto dall'articolo 135 decies, commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.