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Art. 1140 — Possesso

Art. 1140 — Possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24637/2016

In un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto

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Cass. civ. n. 4945/2016

La relazione di fatto esistente tra la “res” e colui che ne abbia conseguito la disponibilità a seguito di contratto di vendita concluso con il “falsus procurator” è configurabile in termini di possesso e non di detenzione qualificata come per la promessa di vendita produttiva solo di effetti obbligatori, giacché in tal caso il negozio, benché inefficace, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene ed è, pertanto, idoneo a far ritenere sussistente, in capo all'”accipiens”, l'”animus rem sibi habendi” ai fini dell’usucapione ordinaria, ma non anche per l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., che è possibile solo se l’inidoneità del titolo derivi dall’avere alienante disposto di un immobile altrui e non anche dalla sua invalidità od inefficacia.

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Cass. civ. n. 1723/2016

Il possesso (o la detenzione) può essere conservato “solo animo”, purché il possessore (o il detentore) sia in grado di ripristinare “ad libitum” il contatto materiale con la cosa, sicché, ove tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l’elemento intenzionale non è, da solo, sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità della cosa.

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Cass. civ. n. 3026/2015

Quando la controversia sul possesso riguardi zone prediali non recintate, soggette al potere promiscuo dei confinanti, l’esercizio del possesso sul piano quantitativo non può essere desunto dalle mappe catastali identificative delle rispettive proprietà, ma deve basarsi su dati circostanziati di carattere storico, poiché in tali casi il possesso deve necessariamente estrinsecarsi in un’attività concreta, idonea ad includere la parte del bene controversa nell’ambito del potere di uno solo dei contendenti.

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Cass. civ. n. 1584/2015

È possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all’esercizio di differenti diritti reali, sicché l’accertamento dell’esistenza di un possesso conforme all’esercizio di una servitù di passaggio, non esclude che altri esercitino, sul medesimo bene, un possesso corrispondente alla estrinsecazione dei poteri propri del proprietario di un bene, ancorché gravato di servitù.

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Cass. civ. n. 9671/2014

L'”animus possidendi”, necessario all’acquisto della proprietà per usucapione, non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all’usucapione. Ne consegue che la consapevolezza di possedere senza titolo e l’attività negoziale (nella specie, proposta di acquisto) diretta a ottenere il trasferimento della proprietà non escludono che il possesso sia utile all’usucapione.

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Cass. civ. n. 6742/2014

Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'”animus possidendi”, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad “usucapionem”, è necessario un atto di “interversio possessionis”.

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Cass. civ. n. 13700/2011

In tema di servitù discontinue, l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'”animus derelinquendi”, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.

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Cass. civ. n. 181/2011

La circostanza che l’accesso ad un immobile (nella specie, un vano ammezzato) sia particolarmente disagevole (nella specie, possibile solo mediante arrampicamento su una scala a pioli) non vale di per sé ad escluderne il possesso, potendo al più costituire un indizio dal quale desumere l’insussistenza dell’esercizio di esso.

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Cass. civ. n. 14092/2010

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'”animus possidendi” nell’indicato soggetto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell”animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un, contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l”‘animus possidendi” nell’indicato soggetto.

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Cass. civ. n. 13669/2007

Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell’
animus possidendi conseguendone che ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem è necessario un atto di interversio possessionis.

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Cass. civ. n. 4444/2007

Ai fini dell’usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l’elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico, richiesto ai fini dell’usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l’intestatario del bene non ha dismesso l’esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri. (Fattispecie in cui i possessori interpellati dal tecnico comunale per il permesso all’interramento nel fondo dell’acquedotto comunale avevano invitato quest’ultimo a rivolgersi all’intestatario del bene).

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Cass. civ. n. 3076/2005

In tema di servitù discontinue, l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l’animus dereliquendi la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. (Nella specie è stato ritenuta l’esistenza del possesso della servitù di passaggio anche se il viottolo di accesso al fondo dominante non era utilizzato nei periodi in cui le condizioni atmosferiche impedivano di praticare il passaggio).

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Cass. civ. n. 24033/2004

L’elemento psicologico del possesso ad usucapionem delle servitù di veduta e di stillicidio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (nel caso, impostazione della difesa in giudizio; richiesta di autorizzazione all’esecuzione di opere di ristrutturazione oggetto di successiva rinunzia.

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Cass. civ. n. 22776/2004

Per acquistare il possesso è sufficiente la capacità d’intendere e di volere (capacità naturale) della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età. L’accertamento dell’esistenza di tale stato soggettivo è demandato al giudice di merito, al cui potere discrezionale è rimessa la determinazione dei relativi criteri.

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Cass. civ. n. 6331/2003

L’alienazione della proprietà di una cosa non comporta, ipso facto che l’alienante, nel trattenerla presso di sè, realizzi automaticamente la trasformazione del possesso nomine proprio in mera detenzione per conto dell’acquirente, dovendosi, per converso, accertare, caso per caso, in base al comportamento delle due parti contraenti rispetto al bene alienato, se la prosecuzione, da parte del venditore, dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa invece qualificabile (ancora) in termini di possesso, in quanto caratterizzata dall’intenzione di tenere la cosa presso di sé (ancora) come proprietario. (Nella specie, la corte di merito, con sentenza confermata dalla S.C., aveva evidenziato come l’atto pubblico di trasferimento di alcuni beni rurali contenesse la precisazione che, all’acquirente, era stato trasferito il possesso dei beni medesimi e che, pur avendo l’alienante continuato a detenere gli immobili dopo la vendita, i più importanti atti ad essi relativi — e cioè quelli di disposizione, o quelli comunque spettanti al proprietario — erano sempre stati compiuti dall’acquirente, sì che la prova dell’esistenza di un legittimo constitutum possessorium, gravante integralmente sugli alienati pretesi possessori, doveva dirsi fallita).

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Cass. civ. n. 10230/2002

L’
animus possidendi, necessario all’acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell’usucapione.

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Cass. civ. n. 8737/2001

Ai fini dell’acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l’elemento oggettivo del possesso protratto per l’arco temporale richiesto dalla legge viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte dei proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio, senza che assuma rilievo ostativo la circostanza che la medesima attività venga svolta anche da terzi estranei, salvo che questa dia luogo ad una interruzione naturale del possesso, impedendone l’esercizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato nella massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano accolto la domanda dei condomini di un edificio di essere dichiarati titolari di un diritto di servitù, acquistato per usucapione, avente quale contenuto la facoltà di parcheggiare i propri autoveicoli in un adiacente terreno di proprietà di altro soggetto, utilizzato «abusivamente» allo stesso scopo anche da terzi estranei al condominio, che, peraltro, aveva sempre cercato di impedire tale utilizzazione da parte di costoro transennando l’area in questione in modo sempre più efficace).

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Cass. civ. n. 8047/2001

Il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sé in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso (nella specie, la S.C., sulla base dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso con il quale si pretendeva di rivendicare il possesso di alcuni oggetti sul presupposto che i beni che si trovavano nella casa di abitazione nella quale convivevano la ricorrente ed il proprietario appartengono pro quota alle persone ivi conviventi).

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Cass. civ. n. 5293/2000

In tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché — con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità — il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell’espropriato-possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l’espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, ex se, un mutamento dell’animus
rem sibi hebendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell’usucapione (a ciò non ostando, tra l’altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge 2359/1865) tutte le volte in cui (come nella specie) alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l’immissione in possesso, né l’attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell’espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini de quibus, l’acquisita consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto dominicale.

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Cass. civ. n. 3906/2000

Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome, sicché dall’esistenza della prima non può desumersi l’esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri.

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Cass. civ. n. 1253/2000

È possibile conservare il possesso mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus, quando il possessore, che abbia cominciato a possedere animo et corpore, pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall’eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus, senza far ricorso ad azioni violente o clandestine.

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Cass. civ. n. 8799/1999

Atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto odi diritto il potere di escluderlo e d’altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all’attività del proprietario o del titolare di un diritto reale. (Fattispecie relativa ad azione possessoria esperita a seguito della recinzione di un’area utilizzata saltuariamente dal proprietario di un’abitazione confinante).

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Cass. civ. n. 4702/1999

In tema di «possesso», l’
animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell’usucapione, l’assoluta irrilevanza — una volta accertati l’appartenenza del fondo a privati e il possesso corpore et animo — del fatto per cui, in concreto, il «possessore» possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.

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Cass. civ. n. 8823/1998

Ai fini dell’usucapione, l’
animus rem sibi habendi non è necessario consista nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, bensì che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri.

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Cass. civ. n. 4908/1998

Nel contratto d’appalto il committente non perde il possesso del bene, ma continua ad esercitarlo tramite l’appaltatore ancorché questi sia un detentore autonomo, legittimato ex art. 1168 c.c. all’azione di reintegrazione contro il terzo autore dello spoglio.

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Cass. civ. n. 6260/1997

Quando si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sulla cosa unitariamente considerata, il possesso si estende all’intero bene ed in tal modo si conserva anche se si esprime in forme di godimento limitate solo ad una sua parte. Ne consegue che perché si riconosca l’esercizio del possesso sull’intero fondo non è necessario che il soggetto compia atti di potere su ogni singola zona di terreno essendo sufficiente che mantenga come propria la cosa nella sua individualità.

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Cass. civ. n. 5964/1996

L’elemento psicologico del possesso utile per l’usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall’art. 1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell’usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l’ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio.

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Cass. civ. n. 4360/1995

La conservazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale possa ritenersi nella virtuale disponibilità dei possessore nel senso che questi possa quando lo voglia ripristinare il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l’animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene esercitando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l’animus dereliquendi sia inequivocabilmente manifestato. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto inidonei a configurare acquisizione del possesso il passaggio su di un terreno per accedere alla propria abitazione e la sua utilizzazione quale spazio di manovra per la propria autovettura ed aveva escluso che la mancata utilizzazione della stessa area da parte del possessore costituisse segno chiaro ed univoco del suo animus derelinquendi).

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Cass. civ. n. 1428/1994

Con riguardo al possesso di una servitù discontinua, la sporadicità del relativo esercizio è indissolubilmente connessa alla natura stessa delle servita appartenenti a tale categoria; tuttavia perché possa ritenersi che un soggetto ne sia in possesso, occorre che l’attività umana esplicata per la sua utilizzazione sia ripetuta con una frequenza corrispondente al concreto interesse del fondo dominante ed al contenuto stesso della utilità perseguita, sì da evidenziare sia l’aspetto materiale dell’esercizio, sia l’intenzione dell’utente di realizzarlo come se esso corrispondesse ad un diritto. (Nella specie in applicazione di detto principio la C.S. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il possesso da parte dell’istante della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici in base al rilievo che il transito con i mezzi meccanici era avvenuto pochissime volte, in episodi verificatisi a lunghissimi intervalli di tempo).

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Cass. civ. n. 12621/1993

Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto a favore dell’acquirente segua immediatamente il possesso della cosa, perché tale trasferimento costituisce, ai sensi dell’art. 1476 c.c., l’oggetto di una specifica obbligazione del venditore per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell’alienante, occorre indagare caso per caso, secondo il comportamento delle parti e alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell’alienante dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall’animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.

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Cass. civ. n. 10642/1993

Nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso (o la detenzione) possono anche essere conservati solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare, ad libitum il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità della cosa.

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Cass. civ. n. 10615/1993

La convenzione con la quale le parti, riconoscendo di avere stipulato una vendita dissimulante un patto commissorio, si accordino per lasciare la proprietà e l’utilizzazione del bene al venditore e per attribuire all’acquirente il potere di compiere alcuni atti di gestione per mandato dell’effettivo proprietario concreta un contratto privo di effetti reali e come tale inidoneo a determinare nell’apparente acquirente l’
animus possidendi.

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Cass. civ. n. 4380/1993

Nell’ipotesi di occupazione preordinata alla futura espropriazione, lo spossessamento — che, nell’ipotesi in cui la P.A. agisca in carenza di potere integra uno spoglio perseguibile con l’apposita azione davanti al giudice ordinario — deve ritenersi realizzato in conseguenza del cosiddetto dimensionamento, cioè dell’individuazione dell’area mediante infissione di picchetti, e nell’affermazione degli incaricati dell’operazione che da quel momento l’area si intende trasferita all’occupante, costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell’ulteriore godimento del bene, rispetto alla quale la prosecuzione di fatto del godimento stesso, compiuta senza opposizione dell’occupante, non integra gli estremi del possesso.

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Cass. civ. n. 2260/1993

Ai fini del mantenimento del potere di fatto, non occorre da parte del possessore l’esplicazione di continui e concreti atti di fruizione e di possesso sulla cosa, ma è sufficiente che questa, anche in relazione alla sua destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella sua virtuale disponibilità, salvo che non risulti esteriorizzato, attraverso chiari ed inequivoci segni, l’animus derelinquendi.

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Cass. civ. n. 4760/1991

Il possesso di una servitù di veduta presuppone soltanto il possesso delle opere necessarie al suo esercizio, indipendentemente dal fatto che il possessore in concreto eserciti la veduta cioè si avvalga dell’opera per inspicere e prospicere in alienum.

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Cass. civ. n. 3716/1990

L’
animus
possidendi, necessario ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non può ritenersi escluso a motivo del promovimento dell’azione costitutiva volta ad ottenere, per il tramite della sentenza ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene posseduto, trattandosi della mera utilizzazione di uno strumento processuale nella prospettiva di conferire stabilità sul piano formale alla situazione giuridica rispetto al bene, né per la richiesta avanzata in giudizio, subordinatamente alla domanda principale di acquisto della proprietà per usucapione, di pagamento delle accessioni, trattandosi di istanza preordinata a finalità meramente tuzioristica.

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Cass. civ. n. 3344/1989

Non si ha possesso della servitù di passaggio — utile ai fini dell’usucapione — in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui, allorquando la intermittenza o periodicità degli stessi non sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante.

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Cass. civ. n. 4698/1987

Ad integrare il possesso ad usucapionem di una servitù prediale è necessario che, con l’esercizio continuo ed ininterrotto di una attività a vantaggio di un fondo e a carico di un altro, si accompagni anche l’intento di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale a cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto. (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha escluso potersi ravvisare esercizio di fatto della servitù di tenere costruzioni a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo vicino, nell’avere il locatario di un cortile eseguito illegittimamente nello stesso dette costruzioni, senza che fosse dimostrato che il locatore, dante causa di chi pretendeva di unire tale possesso al proprio ai fini dell’usucapione della servitù, avesse acconsentito alla nuova destinazione del cortile e l’avesse accettata, comportandosi di conseguenza con l’animus rem sibi habendi).

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Cass. civ. n. 3864/1986

L’elemento psicologico del possesso ad usucapionem della servitù di passaggio, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, quali l’abitualità del transito, con inizio nel preteso fondo dominante ed esercizio attraverso il preteso fondo servente, nonché il conseguimento di una obiettiva utilità per il primo a danno del secondo, cioè da una serie di elementi, caratterizzati da precise esplicazioni materiali e così suscettibili di controllo.

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Cass. civ. n. 368/1986

La conservazione del possesso (solo animo), nel caso in cui l’utilizzazione della cosa, su cui si esercita il potere di fatto, subisca interruzioni dipendenti dalla natura o dalla destinazione economica della cosa stessa, postula il permanere della possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa. Tale possibilità viene meno allorché altri abbia frattanto instaurato sulla cosa medesima il proprio possesso, sia pure attraverso un autonomo atto di apprensione, vivificato dall’
animus e seguito da un esercizio del potere di fatto per un tempo apprezzabile sino al consolidamento della situazione possessoria. In tal caso il possessore privato del possesso, che non possa avvalersi o non si avvalga dell’azione reintegratoria, non può recuperare di sua iniziativa la perduta disponibilità, senza incorrere, sussistendone anche gli altri estremi, in un atto di spoglio.

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Cass. civ. n. 2717/1982

Al fine della usucapione, il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve potere avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla collaborazione prestata dal titolare del fondo servente. Ne consegue che deve considerarsi solo occasionale e non idoneo a configurare l’esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone d’ingresso di un edificio con la collaborazione dei condomini o del portiere che, di volta in volta, procedano alla rimozione della chiusura del portone stesso legittimamente apposta.

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Cass. civ. n. 2277/1982

L’esecuzione di opere, che rendano inagibile il fondo servente, non è di per sé sufficiente ad evidenziare il venir meno del possesso di servitù di passaggio sul fondo medesimo, occorrendo a tal fine accertare, alla stregua dell’obiettiva situazione dei luoghi, nonché dei segni che evidenzino il suddetto asservimento (nella specie, accessi muniti di porte apribili anche dall’esterno), se l’indicata inagibilità sia o meno definitiva, e se non consenta comunque una prosecuzione del transito, sia pure con modalità precarie o di fortuna.

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Cass. civ. n. 4987/1977

Il passaggio, come atto di esercizio di una servitù attiva, deve poter avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il tempo in cui si presenti il bisogno di passare coincida con il tempo in cui tale passaggio sia possibile, per essere aperto l’accesso del preteso fondo servente. Pertanto, deve considerarsi solo occasionale, e non idoneo a configurare esercizio di una servitù attiva, il passaggio che venga esercitato attraverso il portone di un ingresso di un edificio in coincidenza con l’orario di apertura di un pubblico ufficio e non possa essere esercitato al di fuori di tale orario e neppure quando per una qualsiasi ragione sia chiuso il detto portone.

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Cass. civ. n. 306/1975

È giuridicamente configurabile la coesistenza di più situazioni possessorie di diverso contenuto sulla medesima cosa nei confronti di differenti soggetti in corrispondenza delle attività dipendenti dall’esercizio di diritti diversi.

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