10 Gen Art. 1122 ter — Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VII – Della comunione > Capo II – Del condominio negli edifici
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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