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Art. 1063 — Norme regolatrici

Art. 1063 — Norme regolatrici

L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14088/2010

L’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c., non potendo assumere alcun rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi giuridici e logici, aveva ricostruito l’esatta estensione della servitù di passaggio, costituita con atto notarile, in forza della sola interpretazione del negozio).

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Cass. civ. n. 731/2008

Le modalità di esercizio di un diritto di servitù stabilite dal titolo (nella specie, servitù di veduta convenzionalmente costituita, con specificazione delle misure di ciascuna veduta) risultano regolate da questo e non già dai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., sicché qualsiasi innovazione rispetto ad esse è vietata, risolvendosi una tale innovazione non già in un aggravamento del peso preesistente, bensì in un’abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.

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Cass. civ. n. 6176/2007

In tema di servitù prediali, l’accertamento della costituzione per usucapione ne comporta la determinazione, a norma dell’art. 1063 c.c., della relativa estensione in relazione al possesso esercitato sulla cosa per il tempo previsto allo scopo, giacché — mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente — il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum. (Nella specie, la sentenza impugnata, nel determinare il contenuto della servitù di passaggio costituita per usucapione a favore dell’edificio acquistato dal Comune ed adibito a sede dell’ente, aveva limitato il passaggio a favore degli organi rappresentativi dell’ente, individuati nelle persone del sindaco e dei consiglieri comunali, tenuto conto — ai sensi dell’art. 1146 secondo comma c.c. — del possesso esercitato dal dante causa del Comune, che aveva destinato il passaggio al servizio esclusivamente dei proprietari dell’immobile all’epoca adibito ad abitazione privata; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che l’individuazione dei soggetti abilitati al passaggio, essendo volta a determinare i limiti di esercizio del diritto, non trasformava la servitù, quale peso imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo, in un diritto obbligatorio di passaggio).

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Cass. civ. n. 19182/2003

In ipotesi di alterazioni dei luoghi compiute dal titolare di una servitù prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita mediante l’actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui all’art. 1063 o 1067, o sussistendone le condizioni, ai rimedi di natura possessoria.

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Cass. civ. n. 2893/1987

L’art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi artt. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a queto soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.

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