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Art. 1051 — Passaggio coattivo

Art. 1051 — Passaggio coattivo

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25352/2016

Nell’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. in tema di costituzione di servitù di passaggio coattivo, deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio.

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Cass. civ. n. 10857/2016

In tema di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione “ex novo” della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante.

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Cass. civ. n. 3092/2014

In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l’adeguamento della servitù alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito già esistente sul fondo altrui, è applicabile anche nell’ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante.

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Cass. civ. n. 23160/2013

L’esenzione da servitù, prevista dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, opera solo in ipotesi di pronuncia costitutiva di passaggio coattivo, e non invece in ipotesi di pronuncia dichiarativa di una servitù già sussistente in virtù di acquisto per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di disposizione di carattere eccezionale, come tale non estensibile oltre i casi espressamente previsti.

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Cass. civ. n. 12819/2013

L’interclusione assoluta o relativa, che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è “circondato da fondi altrui”, ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., ciò che giustifica l’imposizione del peso “in re aliena”. Ne consegue che non può trovare applicazione l’art. 1051 cod. civ., neppure con riguardo all’ampliamento della servitù di passaggio preesistente, qualora tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s’interpongano altri fondi appartenenti al medesimo titolare del fondo assunto come intercluso, dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio.

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Cass. civ. n. 14102/2012

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, Quarto comma, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.

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Cass. civ. n. 9116/2012

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, Quarto comma, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che, per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino, occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la pronuncia del giudice del merito, la quale aveva ritenuto operante l’esenzione dalla servitù, negando rilievo alla circostanza della realizzazione sul fondo in esame di una cucina all’aperto, insistente su un cortile recintato e tenuto a giardino, in epoca successiva alla proposizione della domanda volta alla costituzione del passaggio coattivo).

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Cass. civ. n. 8157/2012

Il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul fondo di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l’ampliamento della servitù già esistente risultasse impossibile o possibile soltanto con dispendio o disagio eccessivi.

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Cass. civ. n. 739/2012

In tema di servitù prediali, per l’ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e per la sua trasformazione in via di transito per veicoli a trazione meccanica, l’art. 1051, comma terzo, cod. civ., richiede le seguenti condizioni: 1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento; 2) che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del fondo dominante; 3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via. Tali condizioni sono richieste anche nel caso in cui il “petitum” sostanziale della domanda consista nell’allargamento di una preesistente via che attraversi più fondi di distinta proprietà, in quanto ad una molteplicità di fondi serventi corrisponde una speculare pluralità di servitù, con la conseguenza che il giudice di merito è tenuto a verificare l’esistenza delle predette condizioni in rapporto alla relazione tra il fondo dominante e ciascun fondo servente.

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Cass. civ. n. 9464/2011

Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte ne mantiene il collegamento, non si è in presenza di una situazione d’interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all’interclusione di fatto può porre fine l’unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la porzione che gode di accesso all’esterno.

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Cass. civ. n. 22834/2009

Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante.

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Cass. civ. n. 20997/2009

In tema di passaggio coattivo, nel caso in cui si lamenti l’impossibilità di accedere al proprio fondo, invece che con mezzi meccanici di ridotte dimensioni (motocicletta), con mezzi meccanici di medie o comunque più grandi dimensioni (autovettura), senza invadere la proprietà del vicino, si versa in una ipotesi di interclusione relativa, ai sensi dell’art. 1051, primo comma, c.c., perché il fondo, pur avendo possibilità di uscita sulla pubblica via, non ne ha ugualmente, causa la situazione dei luoghi, con gli anzidetti mezzi meccanici di dimensioni maggiori. Anche in tale caso, l’indagine del giudice ha ad oggetto il conveniente uso del fondo e la portata di tale indagine è condizionata dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, soltanto ove non proposte ovvero respinte le questioni sull’agevole acquisibilità di altro accesso o sulla materiale impossibilità dell’ampliamento del passaggio, occorre affrontare e risolvere le questioni sulle modalità di detto ampliamento in relazione al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.

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Cass. civ. n. 12340/2008

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell’art. 1051, Quarto comma, c.c. che esenta dall’assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all’ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. non prevede un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l’art. 1051, terzo comma, c.c. disciplina l’ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l’originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l’art. 1052 c.c. consente l’imposizione di analoga servitù ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

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Cass. civ. n. 10045/2008

Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest’ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati
il criterio
della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.

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Cass. civ. n. 6069/2006

Qualora il passaggio a favore di fondo intercluso debba essere costituito, ai sensi dell’art. 1051 c.c., su più fondi appartenenti ad altri proprietari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento, giacché il riconoscimento della servitù coattiva non è impedita dalla loro mancata partecipazione al giudizio; infatti, l’attore può provvedere nei loro confronti con domande separate o con accordi distinti, restando solo precluso al giudice di imporre un vincolo su detti fondi.

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Cass. civ. n. 18372/2004

In tema di servitù di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché. Quando, viceversa, tale accessibilità non risulta praticabile perché (come nella specie) il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l’ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall’altra, cioè divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte.

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Cass. civ. n. 177/2003

Qualora, a causa della divisione materiale di un fondo operata dal proprietario di esso, la prima parte del fondo sia priva di accesso alla pubblica via, mentre la residua parte del fondo mantiene il collegamento con la pubblica via, non si è in presenza di una situazione di interclusione, suscettibile di dar luogo alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, poiché all’interclusione di fatto può porre fine l’unico proprietario del fondo, ripristinando il collegamento alla pubblica via in favore della parte interclusa attraverso la parte che gode di un accesso all’esterno.

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Cass. civ. n. 10301/1999

Per la costituzione di servitù coattiva di passaggio è necessario l’accertamento dell’inesistenza di impedimenti, limiti od ostacoli all’esercizio in concreto della servitù, e, nel caso in cui l’accesso alla via pubblica del fondo intercluso richieda, oltre al passaggio su un fondo vicino, l’attraversamento di un bene demaniale contiguo, occorre che il proprietario del fondo intercluso provi di avere ottenuto dalla pubblica amministrazione l’autorizzazione a tale attraversamento ovvero che l’uso del bene demaniale sia consentito a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo.

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Cass. civ. n. 853/1999

Sussiste l’utilità del fondo intercluso per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su quello posto tra due vie pubbliche, se non vi è prova della destinazione di questo ad uso pubblico, ossia del passaggio ab immemorabile su di esso da parte della generalità dei cittadini, ovvero della formale manifestazione di volontà della P.A. competente.

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Cass. civ. n. 311/1999

Sussiste il diritto del proprietario di un fondo destinato ad uso agricolo di ottenere la servitù di passaggio coattivo attraverso il fondo del vicino anche allorché esista un transito di accesso alla via pubblica, se il cattivo stato di manutenzione di esso, non occasionale e transitorio, e il potere discrezionale della P.A. nel renderlo praticabile, ne escludano l’utilizzabilità, sì da configurare la sostanziale interclusione del fondo.

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Cass. civ. n. 3973/1997

La necessità di ampliare il passaggio coattivo, a norma del terzo comma dell’art. 1051 c.c., va collegata ad esigenze del fondo dominante non in base a criteri astratti o ipotetici, ma con riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento o di una migliore sua utilizzazione e quindi anche subordinatamente all’accertamento di un serio proposito del proprietario, risultante da fatti concreti e non da mere intenzioni manifestate, di attuare tale più intenso sfruttamento e tale migliore utilizzazione.

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Cass. civ. n. 2706/1996

Ai fini dell’esenzione dalla costituzione coattiva della servitù di passaggio prevista dall’art. 1051, ultimo comma, c.c., deve qualificarsi «cortile» uno spazio scoperto, generalmente recintato, posto a disimpegno esclusivo di una o più case e, qualora tale spazio non sia recintato, occorre aver riguardo alla destinazione che, in relazione alla situazione dei luoghi, è concretamente impressa allo spazio stesso, alla stregua di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

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Cass. civ. n. 1015/1996

Il divieto di imposizione coattiva della servitù sancito dall’art. 1051, comma 4 c.c. per le aree in esso descritte non preclude l’usucapione delle stesse.

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Cass. civ. n. 8432/1995

L’attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all’uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non è ravvisabile l’ipotesi dell’interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all’uso pubblico comune. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva ritenuto che la domanda diretta ad ottenere la costituzione di passaggio coattivo sul fondo altrui esulasse dalla previsione dell’art. 1052 in tema di passaggio di fondo non intercluso, restando conseguentemente soggetta alle più rigorose condizioni fissate da tale ultima norma).

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Cass. civ. n. 8426/1995

L’esenzione delle case, dei cortili, dei giardini e delle aie ad essi attinenti dalle servitù coattive, sancita dagli ultimi commi degli artt. 1033 e 1051 c.c., non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta, non altrimenti eliminabili.

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Cass. civ. n. 2287/1995

Poiché l’utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici della agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell’art. 1051 c.c. all’ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica.

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Cass. civ. n. 1258/1995

La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perché un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Lo stesso principio vale per il caso, per così dire opposto, e cioè per la indagine diretta a stabilire se la interclusione sia venuta meno per effetto della mutata situazione dei luoghi, ai fini della estinzione della servitù di passaggio coattivo in precedenza ottenuta, ex art. 1055 c.c., o, per contro, del mantenimento e della conservazione di essa. La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall’art. 1055 c.c., è costituita dal venir meno di una determinata situazione di fatto che, a suo tempo, ebbe, ai sensi dell’art. 1051 c.c., ad imporre la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, situazione che, come si desume dalla norma (art. 1051 c.c.), è caratterizzata dal fatto che un determinato fondo, per lo stato dei luoghi, non abbia alcuna possibilità di uscita sulla via pubblica se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (interclusione assoluta) ovvero non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).

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Cass. civ. n. 10702/1994

Ai sensi dell’art. 1051, comma 3, c.c., è necessario, perché possa essere accolta la richiesta di ampliamento coattivo di una servitù di passaggio (che sia realizzabile in concreto nei limiti dei criteri fissati dal comma 2), che ricorra l’utilità dell’ampliamento per la coltivazione e l’uso conveniente del fondo dominante. E, in riferimento a tale principio, legittimamente il giudice di merito dà rilievo al fatto che non sia accettabile, secondo i modi di vita attuali, che chi per qualsiasi ragione acceda al fondo (e in particolare che vi acceda per la sua coltivazione e in relazione agli insediamenti abitativi su di esso realizzati) debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e quindi percorrere un lungo tratto di strada a piedi. (Nella specie la servitù di cui era stato chiesto l’ampliamento era stata costituita in sede di divisione di unico fondo, per assicurare l’accesso sulla pubblica via ad una porzione rimasta interclusa). Il soggetto nei cui confronti è richiesto — per assicurare il transito anche dei veicoli a motore — l’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio non può, di norma, utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio, secondo un tracciato più breve, sul terreno di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo sarebbe consentita solo se l’ampliamento di quella già esistente risultasse impossibile o possibile solo con dispendio o disagi eccessivi. (Nella specie il motivo di ricorso investiva anche la adeguatezza della motivazione con la quale il giudice di merito aveva escluso che effettivamente il tracciato alternativo fosse più breve ed agevole; la S.C. ha rigettato il motivo con riferimento alla correttezza ed adeguatezza delle affermazioni del giudice di merito sia in punto di fatto che in punto di diritto).

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Cass. civ. n. 3333/1994

Agli effetti della costituzione della servitù di passaggio coattivo, un fondo circondato da altri fondi e da un torrente deve ritenersi intercluso se l’attraversamento del greto, per l’accesso alla via pubblica, sia solo precario per la mancanza di una autorizzazione amministrativa e lo scorrimento delle acque nei periodi di pioggia.

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Cass. civ. n. 3018/1994

L’interclusione relativa, ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattivo, può essere configurata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato la trasformazione dei luoghi determinante l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l’interesse del proprietario del fondo per il quale è chiesto il passaggio coattivo. (Nella specie la C.S. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, ritenendo che il richiedente costruendo la propria casa in un terreno impervio, con il beneficio, però, di una posizione più panoramica, aveva soddisfatto un’esigenza meramente personale di maggiore comodità e convenienza economica).

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Cass. civ. n. 5981/1993

Il fondo che ha accesso diretto alla via pubblica per mezzo di una scala in muratura non è, neppure relativamente, intercluso, ai sensi dell’art. 1051 c.c., pertanto il suo proprietario non può chiedere il passaggio coattivo nel fondo altrui per accedere con mezzi meccanici alla via pubblica se non allega e prova che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria (art. 1052 comma secondo c.c.).

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Cass. civ. n. 2446/1993

Qualora le parti abbiano costituito convenzionalmente una servitù di passaggio pedonale e con animali da carico, da esercitare anche attraverso aie o cortili, non è consentito l’ampliamento coattivo della servitù con estensione ai veicoli a trazione meccanica, ostandovi l’art. 1051 ultimo comma c.c.

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Cass. civ. n. 832/1993

L’esenzione dal passaggio coattivo, prevista dall’art. 1051, Quarto comma, c.c. per i fondi costituiti da case, giardini, cortili ed aie ad esse attinenti, si applica anche alle servitù di passaggio da costituirsi in applicazione dell’art. 1054 c.c., in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione, sempre che, anche in tale ipotesi, vi sia la possibilità di scelta tra più fondi da asservire ed almeno uno non sia costituito da case, cortili, ecc.

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Cass. civ. n. 7857/1990

Anche nel caso in cui più fondi distinti siano destinati all’esercizio di una stessa azienda agricola o comunque di una medesima attività il diritto di servitù può costituirsi soltanto a carico (e a vantaggio) di uno o più di detti fondi giuridicamente individuati, e l’accertamento dei requisiti richiesti per il passaggio coattivo ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. deve svolgersi con esclusivo riferimento al fondo o ai fondi autonomamente considerati, non essendo consentita la valutazione unitaria dei fondi stessi.

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Cass. civ. n. 4526/1990

L’ampliamento di una servitù di passaggio, ai sensi dell’art. 1051 c.c., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante. (Nella specie in base all’enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno negato la tutela prevista dal citato art. 1051 c.c. in quanto l’ampliamento del passaggio preesistente quale mezzo al fine del transito di veicoli avrebbe impedito al proprietario del fondo servente di continuare ad utilizzare il passaggio come parcheggio del proprio furgone).

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Cass. civ. n. 3702/1989

Ai fini della costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., il requisito della interclusione deve ritenersi sussistente anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio.

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Cass. civ. n. 2903/1989

La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal secondo comma dell’art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà — resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse — va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo prezzo; il relativo giudizio compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

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Cass. civ. n. 1558/1989

Seppure l’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per i cortili, non è invocabile quando l’interclusione assoluta non possa essere altrimenti eliminata, tuttavia per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale od anche per il transito dei veicoli è necessario procedere alla valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare. Ne consegue che l’interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transito veicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazione di effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore comodità, l’accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, il fondo per il quale era richiesta la servitù di passaggio carrabile era distante pochi metri dalla pubblica via ed il cortile da attraversare era annesso ad un immobile adibito a villeggiatura estiva).

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Cass. civ. n. 6814/1988

L’esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; conseguentemente la norma indicata non trova applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.

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Cass. civ. n. 2469/1988

La costituzione di una servitù di passaggio o l’ampliamento, sempre in via coattiva, di un passaggio già esistente per il transito dei veicoli a trazione meccanica, ai sensi dell’art. 1051 c.c., postulano, oltre allo stato di interclusione assoluta o relativa del fondo destinato ad avvantaggiarsene, il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso dello stesso e quindi il motivato accertamento che l’attività produttiva ne sia agevolata e ne sia consentito un uso più consono alle concrete possibilità di un migliore sfruttamento con riguardo anche alla potenziale destinazione dello stesso per naturale evoluzione, nell’ambito del contesto socio-economico, di quella originaria.

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Cass. civ. n. 2367/1988

L’ultimo comma dell’art. 1051 c.c., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aree ad esso attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode e quindi, per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che sussisteva la condizione ostativa alla costituzione della servitù di passaggio in un’ipotesi in cui l’area, su cui l’attore aveva domandato la costituzione della servitù, era stata destinata dal convenuto a giardino dopo la notifica dell’atto di citazione).

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Cass. civ. n. 3097/1987

Nella disposizione dell’ultimo comma dell’art. 1051 c.c. — che esenta dall’imposizione e dall’ampliamento coattivi della servitù di passaggio le «case» con i cortili, giardini e aie ad esse attinenti — la parola «casa», priva com’è di una sua precisa connotazione nella terminologia giuridica e di un inequivoco significato nel linguaggio corrente, anche se in questo viene normalmente usata con riferimento alla destinazione abitativa, deve intendersi adoperata dal legislatore, stante la ratio della norma, in senso lato, ossia comprensivo — ai fini della detta esenzione — anche ai fabbricati in cui si eserciti un’attività produttiva.

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Cass. civ. n. 2723/1987

Ai fini dell’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., non sono di per sé rilevanti in senso negativo né la lunghezza del percorso da compiere nel fondo servente, né le esigue dimensioni di questo, dovendo tali elementi essere valutati, come presupposto logico-giuridico, solo in relazione alle modalità di realizzazione dell’ampliamento, la cui scelta deve avvenire alla stregua del principio del contemperamento degli interessi dei due fondi. Il concetto di «conveniente uso del proprio fondo» espresso nell’art. 1051 c.c. ai fini della costituzione o dell’ampliamento coattivi di una servitù di passaggio, non può essere determinato in astratto, bensì con riferimento alle condizioni di vita dell’uomo medio nell’epoca in cui il diritto viene esercitato. (Nella specie, applicando detto principio, la corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che con insufficiente motivazione avevano escluso che un fabbricato destinato ad abitazioni, anche se di modeste dimensioni, comportasse, per il suo conveniente uso, un ampliamento di una servitù di passaggio). In materia di passaggio coattivo, l’art. 1051 c.c., come si evince dal collegamento tra il suo terzo comma e i primi due, disciplina in maniera unitaria l’ipotesi di costituzione novo della servitù e quella di ampliamento di passaggio preesistente. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi l’indagine del giudice, ove sia controverso il diritto, deve prendere le mosse dall’accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come relazione di necessità tra il richiesto ampliamento ed il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e di conveniente uso del fondo, che è il presupposto fondamentale della pronunzia costitutiva. La direzione e l’ampiezza di siffatta indagine sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l’esistenza o la agevole acquisibilità di altro accesso, oppure la materiale impossibilità dell’ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse in senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l’accertamento sulla relazione di necessità, mentre nel caso che tali questioni non siano state proposte o vengano risolte a sfavore del deducente e sia altresì accertata detta relazione, restano soltanto da risolvere le eventuali questioni concernenti le modalità di realizzazione dell’ampliamento con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.

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Cass. civ. n. 1447/1985

La determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell’art. 1051 c.c., e cioè quello della maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica e l’altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l’esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d’una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso.

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Cass. civ. n. 3452/1984

Per stabilire se un fondo sia assolutamente o relativamente intercluso – requisito necessario tanto ai fini della costituzione di una servitù di passaggio, quanto ai fini dell’ampliamento di quella esistente – occorre aver riguardo alla sua interezza, anche quando il fondo sia costituito da diverse porzioni, le quali, pertanto, non possono essere considerate isolatamente. Tuttavia, il concreto stato dei luoghi è suscettibile di diversa valutazione, allorché le unità, di cui il bene si compone, appaiono distinte ed autonome, per l’impossibilità di porle in comunicazione tra loro, oppure quando, pur sussistendo astrattamente la possibilità di far venir meno l’interclusione di una delle unità col porla in comunicazione con un’unità non interclusa, la sua concreta realizzazione implichi l’esecuzione di opere che comportino eccessivo dispendio o disagio, non rilevando, peraltro, che quello stato sia la conseguenza di ostacoli naturali ovvero del fatto dello stesso proprietario del bene.

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Cass. civ. n. 2624/1984

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c., la determinazione del tracciato deve essere compiuta in base ai criteri fissati dall’art. 1051, comma secondo, c.c., della maggiore brevità dell’accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo da asservire, senza che ciò escluda la possibilità che il peso venga fatto ricadere, anziché su un solo fondo, su più fondi susseguentisi dal fondo intercluso alla via pubblica, anche se tra il fondo dominante ed altro fondo da assoggettare alla servitù vi sia il fondo di un terzo, il quale abbia concesso, a qualsiasi titolo, il passaggio, in quanto il principio secondo cui fundi vicini esse debent deve essere inteso nel senso che il requisito della vicinanza dei fondi, nei rapporti di servitù, non si identifica con quello della contiguità, esprimendosi invece nell’idoneità dell’uno ad arrecare all’altro il vantaggio, costituito dalla servitù, fermo il criterio del minor danno possibile a carico del fondo da asservire.

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Cass. civ. n. 1948/1982

Ai sensi dell’art. 1051 c.c., due sono le condizioni essenziali per l’ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui: a) la rispondenza dell’ampliamento invocato all’uso conveniente del fondo dominante, nella destinazione preesistente od in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; b) la realizzabilità di detto ampliamento nei limiti dei criteri fissati dal secondo comma dell’art. 1051 citato. Tale ultimo estremo implica una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati e legittima il proprietario convenuto ad eccepire l’idoneità di altro accesso (in altro sito o in altro fondo), ove questo realizzi la via più breve ed idonea e sia meno dannoso dell’ampliamento richiesto.

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Cass. civ. n. 3525/1978

Dal coordinato disposto dei primi tre commi dell’art. 1051 c.c. si ricava che i presupposti legittimanti la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui sono: a) che il proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta, utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, non possa procurarsela altrimenti senza eccessivo dispendio o disagio e non abbia comunque altra uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli; b) che l’ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo
dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; c) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di un nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente; d) che sia possibile ottenere l’ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente. Le disposizioni in tema di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui (art. 1051, terzo comma, c.c.) sono applicabili anche nel caso in cui l’istante, proprietario del fondo dominante, sia al tempo stesso comproprietario del sentiero sul quale il passaggio si esercita. Invero, anche il fondo di proprietà comune può essere assoggettato a servitù a favore di un altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, valendo la regola nemini res sua servit soltanto nei casi in cui esuli, «a priori» e in modo assoluto, la possibilità di configurare la relazione oggettiva tra due fondi e la utilitas, di cui fruisce uno di essi, come oggetto di un rapporto giuridico intersoggettivo. Le condizioni per l’ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui (art. 1051, terzo comma, c.c.) devono essere accertate con riferimento alla situazione attuale della zona. Pertanto non rileva, nella disamina, la mera possibilità che l’attività per cui è chiesto l’ampliamento impedisca lo sviluppo edilizio della zona stessa, per la quale non sia già intervenuta lottizzazione né concessione di licenza edilizia.

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Cass. civ. n. 1105/1978

Una servitù di passaggio può costituirsi anche tra due fondi, non contigui, senza che sia contestualmente costituita sul fondo interposto tra essi. Infatti, il requisito della contiguità dei fondi, in tema di servitù di passaggio, deve essere inteso non nel senso letterale di materiale aderenza tra essi, ma in quello giuridico di possibilità di vantaggio da parte del fondo servente a favore del fondo dominante, poiché l’acquirente può esercitare ad altro titolo il passaggio sul fondo intermedio ovvero acquistare successivamente il relativo diritto di servitù.

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Cass. civ. n. 202/1978

Nell’ipotesi di interclusione relativa, qualora questa sia stata determinata al fine di soddisfare un’utilità meramente personale (nella specie, sistemazione degli usci di appartamenti verso il fondo stradale, con conseguente esclusione di un passaggio per le autovetture) e non un’utilità fondiaria, si è fuori dai casi contemplati nell’art. 1051 c.c. ed il passaggio coattivo sul fondo altrui non può, quindi, essere preteso.

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Cass. civ. n. 832/1977

A norma dell’art. 1051 c.c., la servitù coattiva di passaggio può essere costituita non soltanto per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile. A questo riguardo il giudice deve considerare lo stato attuale del fondo con riguardo alle concrete possibilità di più intensivo sfruttamento ed utilizzazione, potendo eventualmente trarre la prova del carattere edificatorio del fondo stesso da elementi obiettivi, quali la sua ubicazione, le prescrizioni del piano regolatore, la situazione dei fondi contigui, anche in contrasto con i dati catastali, aventi valore meramente indiziario. (Nella specie il fondo classificato in catasto come seminativo, era stato considerato dal giudice di appello quale area fabbricabile e pertanto era stata costituita una servitù di passo coattivo esercitabile con automezzi di qualsiasi tipo e non solo agricolo. La Suprema Corte ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).

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