10 Gen Art. 1041 — Letto dell’acquedotto
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VI – Delle servitù prediali > Capo II – Delle servitù coattive > Sezione I – Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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