Art. 1041 – Codice civile – Letto dell’acquedotto
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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