Art. 1037 – Codice civile – Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23459/2021
In materia di servitù coattiva d'acquedotto, l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via; né, al fine, è bastevole alla parte istante allegare che su tutte le altre tratte o su talune di esse, il passaggio avvenga precariamente.
Cass. civ. n. 21883/2015
La valutazione dell'esistenza dell'irreversibile trasformazione, quale presupposto dell'occupazione cd. acquisitiva, va effettuata con riferimento agli immobili compresi nel piano urbanistico attuativo singolarmente considerati, verificando se essi abbiano subito una trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale, mentre deve escludersi la possibilità di operare una tale valutazione con sintetico riferimento all'intera area compresa nel piano, non essendo sufficiente che sia globalmente realizzata la destinazione in esso prevista, a prescindere dall'entità e dalla rilevanza manipolativa dei singoli interventi costruttivi, ferma restando la tutela, prevista dagli artt. 40 della l. n. 2359 del 1865 e 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, in caso di occupazione acquisitiva parziale, in ragione dell'eventuale deprezzamento subito dalla parte residua.
Cass. civ. n. 10611/2014
Per la costituzione della servitù d'acquedotto, ai sensi dell'art. 1037 cod. civ., le "condizioni dei fondi vicini" devono essere valutate anche se i rispettivi proprietari non sono parti in causa, essi non ricevendone alcun pregiudizio nell'eventuale altra controversia, di stesso oggetto, che li riguardi.
Cass. civ. n. 9926/2004
Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè: la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c.
Cass. civ. n. 14734/2000
L'art. 1037 c.c., il quale stabilisce che chi vuol fare passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio, va inteso nel senso che il titolare del fondo dominante che chiede l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo deve poter disporre delle acque con riferimento ad un rapporto già costituito ovvero sul punto di essere costituito in relazione ad una pretesa destinata, secondo ogni ragionevole previsione, ad essere soddisfatta. Con l'espressione «disporre dell'acqua» in luogo di quella di «diritto sull'acqua» prevista nel progetto della Commissione, la norma intende riferirsi a qualsiasi rapporto sia di natura reale (proprietà, enfiteusi, usufrutto, superficie) sia di natura obbligatoria (come somministrazione, locazione-conduzione etc.) di godimento dell'acqua, nonché a qualsiasi tipo di utilizzazione dell'acqua, per effetto di concessione o riconoscimento di utenze pubbliche da parte della P.A.; con esclusione però, della situazione di mero possesso dell'acqua, specie se il possesso non presenti determinati caratteri di continuità e stabilità, non potendo l'imposizione della servitù di acquedotto coattivo, stante la sua gravosità sul fondo altrui, essere giustificata in base ad un semplice potere di fatto e neppure in base a semplice acquiescenza da parte dell'avente diritto.
Cass. civ. n. 11548/2000
In tema di costituzione coattiva di servitù, condizione implicita, ma connaturata al carattere coattivo della servitù, è quella della mancanza di alternative per il proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo, pur essendo sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (e cioè la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua stessa per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte del citato art. 1037), non è legittimamente predicatile, in via aprioristica e senza alcuna comparazione degli interessi contrastanti di cui sono portatori i proprietari dei due fondi, che la presenza, nelle vicinanze del fondo dominante, di un acquedotto pubblico sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del predetto requisito della mancanza di alternative per il fondo stesso.
Cass. civ. n. 1438/1978
Nell'ipotesi in cui l'ente che effettua la fornitura di acqua sia proprietario della condotta principale e delle diramazioni solo fino al contatore, l'utente è legittimato a chiedere la costituzione in proprio favore della servitù per l'attraversamento del fondo altrui con la condotta di derivazione dal contatore, della quale è proprietario. In relazione alle esigenze pubblicistiche, che improntano l'intera categoria delle servitù coattive, per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto devesi non tanto aver riguardo alla proporzionalità del vantaggio rispetto all'incomodo, bensì accertare che il passaggio richiesto contemperi la maggiore convenienza (riferibile anche al fondo dominante) con il minor pregiudizio (per il fondo servente), nel conseguimento dello scopo assunto dalla legge come tipico. Pertanto nel contrasto delle parti, non può negarsi la servitù coattiva per la possibilità di un tracciato alternativo dell'acquedotto, che, mentre esclude qualsiasi aggravio per il fondo del convenuto, non soddisfa l'indicato requisito della maggior convenienza per il fondo dominante.
Cass. civ. n. 4021/1975