Art. 991 – Codice civile – Alberi fruttiferi
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo V - Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione > Capo I - Dell'usufrutto > Sezione II - Dei diritti nascenti dall'usufrutto
Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.