Art. 981 – Codice civile – Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica [986, 996, 1015, 2561 2].
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15913/2022
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda dell'usufruttuario di un bosco ceduo, volta al risarcimento dei danni cagionati dall'erronea esecuzione del taglio degli alberi da parte dei terzi titolari del relativo diritto).
Cass. civ. n. 10733/2000
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno cagionato da un terzo al bene oggetto del suo diritto (nel caso di specie l'usufruttuario lamentava fatti integranti una riduzione del suo diritto di godimento, consistenti nel crollo del muro di contenimento del fabbricato in usufrutto).