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Art. 973 — Clausola risolutiva espressa

Art. 973 — Clausola risolutiva espressa

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa [ 1456 ] non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1796/1985

In tema d’enfiteusi, gli inderogabili principi fissati dagli artt. 972 e 973 c.c., circa la prevalenza del diritto potestativo di affrancazione spettante all’efiteuta, ed il conseguente condizionamento ad esso del diritto del concedente di ottenere la devoluzione o risoluzione, ancorché in relazione all’operatività di clausola risolutiva espressa, comportano che l’accoglimento della domanda dell’enfiteuta con pronuncia (costitutiva) di affrancazione, se trova ostacolo nel giudicato sulla devoluzione o risoluzione del rapporto, formatosi prima della data della proposizione della domanda stessa, non resta escluso dalla mera pendenza a detta data del procedimento promosso per la devoluzione o risoluzione, né dalla circostanza che tale procedimento, anziché venir sospeso a norma dell’art. 295 c.p.c., prosegua e si concluda con sentenza definitiva di devoluzione o risoluzione, rimanendo questa sentenza subordinata all’esito del giudizio di affrancazione, e quindi travolta e vanificata dalla successiva pronuncia che disponga l’affrancazione.

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Cass. civ. n. 852/1978

L’efficacia della clausola risolutiva espressa in materia di enfiteusi, mentre era notevolmente attenuata, rispetto ai principi generali, dal disposto dell’art. 973 c.c., il quale, anteriormente alle successive leggi speciali n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, ne escludeva l’operatività in contrasto con l’esercizio del diritto di affrancazione, salvo che in particolari ipotesi di grave inadempimento, nell’ulteriore evoluzione normativa, era del tutto venuta meno con la prevalenza dell’affrancazione sulla clausola risolutiva espressa resa dapprima incondizionata dall’art. 9 della L. 22 luglio 1966 n. 607 e poi assoluta e retroattiva dall’art. 10 della L. 18 dicembre 1970 n. 1138. Pertanto, non può più ritenersi operante la risoluzione, ancorché espressamente prevista, quando sia stato esercitato il diritto di affrancazione. La prevalenza del diritto di affrancazione sulla devoluzione del fondo non è limitata ai soli casi di devoluzione ex lege previsti dall’art. 972 c.c., ma si estende anche alla clausola risolutiva espressa, prevista dall’art. 973 c.c., come si evince dalla disciplina contenuta nelle leggi speciali in materia, che dispone la prevalenza del diritto di affrancazione senza alcuna limitazione; è perciò inoperante, ai fini di escludere tale facoltà dell’enfiteuta, qualsiasi inadempienza alla quale sia ricollegato, nella previsione negoziale, l’effetto sanzionatorio della clausola risolutiva. Nel caso di enfiteusi con pluralità di enfiteuti, la risoluzione del rapporto attraverso l’esercizio del diritto di affrancazione, non deve necessariamente comprendere questo nella totalità del suo soggetto, neppure quando sia stato considerato in modo unitario con la pattuizione dell’indivisibilità del canone, dal momento che la indivisibilità convenzionale di un’obbligazione costituisce una misura di rafforzamento e di garanzia del suo inadempimento, ma non rappresenta di per sé un elemento dimostrativo anche della indivisibilità del diritto o dell’obbligo di cui eventualmente essa costituisca il corrispettivo.

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