10 Gen Art. 946 — Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15006/2000
Il fenomeno dell’inalveamento e quello dell’inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l’estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l’inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l’inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all’inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti, comporta l’esclusione della competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche.
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