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Art. 902 — Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

Art. 902 — Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’articolo 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 512/2013

L’apertura sul fondo del vicino, la quale non abbia caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni dell’art. 901 c.c., sicché, nell’ipotesi di irregolarità, ai sensi dell’art. 902, secondo comma, c.c. il vicino ha diritto di esigere che l’apertura sia resa conforme a tali prescrizioni, anche mediante la sopraelevazione all’altezza minima interna, finalizzata ad impedire l’esercizio della veduta.

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Cass. civ. n. 22553/2009

In materia di diritti reali, la domanda volta ad obbligare il vicino alla regolarizzazione di una luce, pur costituendo quantitativamente un “minus” rispetto alla “actio negatoria servitutis”, rappresenta un qualcosa di diverso rispetto a quest’ultima; ne consegue che – proposta domanda originaria di riduzione a distanza legale di una servitù di veduta diretta ed indiretta sul proprio fondo – costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la regolarizzazione di una luce irregolare, atteso che l’accoglimento di detta domanda imporrebbe l’esecuzione di opere non ricomprese nel “petitum” originario.

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Cass. civ. n. 8930/2000

Il proprietario del fondo sul quale viene aperta una luce irregolare non ha diritto alla sua chiusura, ma solo alla regolarizzazione di tale luce (art. 902 c.c.), né l’irregolarità della luce può determinare l’usucapione di alcun diritto.

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Cass. civ. n. 8693/2000

Una porta non può essere considerata semplice luce irregolare, poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell’aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 c.c. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta-finestra).

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Cass. civ. n. 2368/1988

Con riguardo alla disciplina delle luci che si aprono sul fondo del vicino (art. 901 c.c.), ove quest’ultimo insorga avverso un’apertura, fatta dal confinante, che non corrisponda alle prescrizioni contenute nella norma citata, il giudice che accolga la domanda può legittimamente adottare un comando giudiziale alternativo che ingiunga al confinante di rendere le luci conformi alle prescrizioni suddette ovvero di chiuderle ripristinando lo status quo, atteso che tale formula alternativa non si pone in contrasto con il diritto del vicino di aprire luci sul fondo altrui e che entrambi i comportamenti dedotti nell’ordine giudiziale sono idonei a soddisfare la pretesa del confinante di conformità delle luci alla norma suddetta. Ove però, il convenuto soccombente non provveda, secondo il suo interesse, a regolarizzare le luci o a chiuderle nel termine assegnatogli, l’attore potrà chiedere l’esecuzione, a spese dell’obbligato, della prestazione che ritenga a lui più conveniente.

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Cass. civ. n. 5081/1983

Ai sensi dell’art. 902 c.c., l’apertura non avente i caratteri di veduta o di prospetto, in quanto non consenta di affacciarsi e guardare sul fondo vicino, è considerata come luce, anche se non conforme alle prescrizioni del precedente art. 901, ed è soggetta al relativo regime. Il vicino, pertanto, ha il diritto, previsto dal secondo comma del citato art. 902, di esigere che tale apertura sia resa conforme alle indicate prescrizioni, ovvero di chiuderla acquistando la comunione del muro ed appoggiandovi la propria fabbrica, o costruendo in aderenza (come previsto dall’art. 904 c.c.), ma non anche di chiuderla con modalità diverse da quelle consentite dalla disciplina delle luci (nella specie, addossandovi tavole di legno).

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Cass. civ. n. 3439/1977

In base al principio dell’autonomia delle parti, un titolo convenzionale può dar luogo a una luce juris servitutis, con disciplina sottratta, anche soltanto in parte, alle norme degli artt. 901 e seguenti del codice civile.

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Cass. civ. n. 643/1976

Costituiscono luci, sia pure irregolari, le finestre che, senza l’uso di mezzi artificiali od anormali, non consentono la prospectio, ossia il comodo affaccio, sul fondo del vicino, anche se esse non hanno le caratteristiche previste nell’art. 901 c.c. Nello stabilire se un’apertura costituisce luce o veduta, il giudice del merito può motivare il suo convincimento con il solo riferimento ai dati riguardanti le caratteristiche dell’apertura in esame. (Nella vicenda di specie, la Corte Suprema ha ritenuto esaurientemente motivata la sentenza del giudice di merito, che definiva luci delle aperture in considerazione della loro rilevante altezza dal pavimento [ di metri due e quarantacinque e due e ventiquattro ]).

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