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Art. 883 — Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Art. 883 — Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1014/1994

In mancanza di una servitus oneris ferendi o di comunione forzosa o meno del muro perimetrale, è illegittimo l’appoggio di un edificio su un altro vicino. Conseguentemente, qualora il proprietario del muro che subisce l’appoggio proceda alla demolizione del suo edificio, nell’esercizio della facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, non ha l’obbligo di non demolire il muro perimetrale, né di compiervi le necessarie opere di rafforzamento al fine di renderlo idoneo all’appoggio, ma ove sia o venga a conoscenza della illegittimità dell’appoggio, deve soltanto avvertire il vicino, affinché, contemporaneamente alla demolizione, compia le opere necessarie per conferire al proprio edificio un autonomo equilibrio statico, restando responsabile per i danni derivati dalla demolizione all’edificio che abusivamente appoggia, solo nel caso in cui non abbia dato tempestivo avviso al vicino o abbia effettuato la demolizione senza l’osservanza delle ordinarie cautele.

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Cass. civ. n. 5475/1993

La disposizione di cui all’art. 833 (rectius: 883 – N.d.R.) c.c., che condiziona la liceità della demolizione di un edificio sostenuto da muro comune all’esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino, si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l’uno svolge funzione di sostegno e appoggio all’altro.

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Cass. civ. n. 129/1976

A norma dell’art. 883 c.c., il proprietario che demolisca un edificio sostenuto da muro comune, può rinunciare alla comunione di questo, ove non intenda più utilizzarlo, ma è obbligato alle riparazioni ed alle opere di ripristino del muro medesimo, che si rendano necessarie in conseguenza della demolizione, ed al comproprietario del muro, pertanto, va riconosciuto il diritto di agire per ottenere la condanna dell’autore della demolizione all’adempimento di detto obbligo, in relazione al suo interesse di poter esercitare, come e quando vorrà, tutte le difficoltà inerenti al suo diritto sulla cosa, ed a prescindere, quindi, dalla dimostrazione di un’attuale necessità di utilizzare il muro stesso (ad esempio, per l’appoggio di una nuova costruzione; tale azione, peraltro, non presuppone il conseguimento, da parte dell’obbligato, di licenza amministrativa per le opere di ripristino del muro, in quanto l’eventuale diniego della licenza medesima non vale ad elidere il diritto del comproprietario, ma, se del caso, potrà far sorgere questioni solo in sede di esecuzione della pronuncia di accoglimento della domanda.

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Cass. civ. n. 2983/1974

Il diritto del proprietario di demolire e ricostruire il proprio edificio non incontra altri limiti che l’eventuale esistenza di una servitù prediale, che vieti tale demolizione a vantaggio di altro edificio contiguo, e l’osservanza della norma di cui all’art. 883 c.c. che, nell’ipotesi di sussistenza fra i due fabbricati di un muro comune, obbliga il proprietario che intenda demolire a farvi le riparazioni necessarie per evitare danni al vicino. All’infuori di tali ipotesi, il proprietario — salva l’adozione delle opportune misure cautelare, attinenti alle modalità dei lavori di abbattimento — può demolire liberamente il proprio stabile anche se quest’ultimo serva da appoggio ad altro edificio privo di stabilità e senza essere tenuto, in tal caso, ad eseguire adeguate e tempestive opere di sostegno. Del pari, lo stesso proprietario non è obbligato, nel ricostruire, a fornire nuovamente al vicino l’appoggio di cui questa aveva, fino ad allora, fruito, senza avervi diritto. Al contrario, incombe al proprietario del fabbricato instabile, che versa in illecito, per aver goduto dell’appoggio senza titolo di servitù e fuori della comunione del muro, l’obbligo di eliminare questa invasione dell’altrui sfera giuridica, eseguendo a sue spese e sul proprio suolo, le opere necessarie a garantire all’altro proprietario il diritto di demolire e ricostruire il proprio stabile senza pericoli di sorta.

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