Art. 868 – Codice civile – Regolamento protettivo dei corsi d’acqua
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo II - Della proprietà > Capo II - Della proprietà fondiaria > Sezione IV - Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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