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Art. 852 — Terreni esclusi dai trasferimenti

Art. 852 — Terreni esclusi dai trasferimenti

Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi:

  1. 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
  2. 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
  3. 3) le aree fabbricabili;
  4. 4) gli orti, i giardini, i parchi;
  5. 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
  6. 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
  7. 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità [ 856 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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