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Art. 842 — Caccia e pesca

Art. 842 — Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [ 841 ], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.

Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20979/2007

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 842 c.c., in quanto consenta l’esercizio della caccia nei fondi appartenenti a privati proprietari (salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia), e dell’art. 15 della L. n. 157/1992 con riferimento all’art. 25 L. reg. Toscana n. 3 del 1994, in quanto non permetta di tutelare il proprio fondo mediante l’apposizione di cartelli di divieto di esercizio della caccia, sollevata in relazione all’art. 42 Cost. e all’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, è manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, in un giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad un’ordinanza ingiunzione riguardante l’abusiva installazione di cartelli di divieto di caccia sul proprio terreno in difetto di autorizzazione amministrativa, attesa la natura meramente conoscitiva della predetta autorizzazione prevista dalla normativa regionale con riferimento alla istituzione di fondi chiusi all’attività venatoria a fini di protezione della fauna selvatica omeoterma.

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