10 Gen Art. 832 — Contenuto del diritto
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo II – Della proprietà > Capo I – Disposizioni generali
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico [ Cost. 42, 43, 44 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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