10 Gen Art. 2936 — Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
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in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo V – Della prescrizione e della decadenza > Capo I – Della prescrizione > Sezione I – Disposizioni generali
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [ 1418 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10887/1995
Il pactum de non petendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall’art. 2936 c.c., in quanto incide, sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso.
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