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Art. 2832 — Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

Art. 2832 — Iscrizione dell’ipoteca legale della moglie

[ L’ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l’atto di costituzione della dote.

Se l’ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall’articolo 2826.

L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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