10 Gen Art. 2743 — Diminuzione della garanzia
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo I – Disposizioni generali
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [ 1186 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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