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Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile

Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile

[ E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo essere riconosciuta o dichiarata.

La nullita non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullita puo essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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