10 Gen Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo V – Delle donazioni > Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
[ E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo essere riconosciuta o dichiarata.
La nullita non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.
La nullita puo essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 599. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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