10 Gen Art. 718 — Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità [ 733, 734, 1114 c.c. ], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2918/1990
L’art. 718 c.c., nel riconoscere a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto di conseguire la sua porzione in natura di un bene immobile comodamente divisibile, attribuisce al giudice, onde realizzare la divisione in natura, il potere di disporre l’esecuzione di opere particolari, al fine di assicurare proporzionalità e funzionalità delle quote assegnate ai singoli condividenti.
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