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Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

[ Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore età, salvo il caso previsto dal secondo comma dell’articolo 175. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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