10 Gen Art. 695 — Diritti dei creditori personali dell’istituito
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo VI – Delle sostituzioni > Sezione II – Della sostituzione fedecommissaria
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti [ 820 c.c. ] dei beni che formano oggetto della sostituzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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