10 Gen Art. 686 — Alienazione e trasformazione della cosa legata
L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata [ 651 c.c. ] o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [ 1500 ss. c.c. ], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [ 1427 c.c. ], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore [ 637, 651 c. 2 c.c. ].
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [ 667, 940 c.c. ].
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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