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Art. 669 — Frutti della cosa legata

Art. 669 — Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera [ 820, 821 c.c. ], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.

Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo [ 651 c.c. ], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [ 653 c.c. ], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [ 163 c.p.c. ] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25155/2010

In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell’art. 649 c.c., fin dal momento dell’apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell’immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.

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Cass. civ. n. 110/2009

Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall’attore con riferimento anche alla disciplina di cui all’art. 669 cod. civ. – prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall’apertura della successione – gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell’art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.

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