10 Gen Art. 669 — Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera [ 820, 821 c.c. ], appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento.
Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo [ 651 c.c. ], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [ 653 c.c. ], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [ 163 c.p.c. ] o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 25155/2010
In tema di legato, poiché il legatario acquista la proprietà del bene, ai sensi dell’art. 649 c.c., fin dal momento dell’apertura della successione, con la medesima decorrenza sono a lui dovute, altresì le somme corrispondenti alla fruttificazione dell’immobile, in caso di sua ritardata od omessa consegna.
Cass. civ. n. 110/2009
Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale, chiesta a titolo di legato avente per oggetto una somma di pari importo, non sia stata espressamente formulata dall’attore con riferimento anche alla disciplina di cui all’art. 669 cod. civ. – prevedente la decorrenza dei medesimi interessi dall’apertura della successione – gli interessi legali devono intendersi richiesti dalla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio; ne consegue che, a norma dell’art. 10 secondo comma cod. proc. civ., per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ci si deve riferire alla sola somma richiesta a titolo di capitale.
[adrotate group=”7″]