Art. 607 – Codice civile – Validità del testamento segreto come olografo

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio [605 c.c.], ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti [602, 685 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1689/1964

La conversione di un tipo di testamento in un altro e ammissibile, come risulta dall'ipotesi - disciplinata nell'art. 607 cod. civ. - di validità del testamento segreto come olografo, solo quando in un determinato tipo di testamento, dichiarato nullo per vizio formale, sussistano tutte le altre formalità, nessuna esclusa perché possa in esso riconoscersi un'altra figura di testamento il testamento pubblico non può, pertanto, convertirsi in olografo perché l'olografo non richiede solo l'autenticità della firma, ma anche la redazione di tutto l'atto di pugno del testatore.