Art. 577 – Codice civile – Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore

[Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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