10 Gen Art. 574 — Concorso di figli naturali e legittimi
Posted at 20:40h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo II – Delle successioni legittime > Capo I – Della successione dei parenti
[ I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredita.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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