Art. 464 – Codice civile – Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.