10 Gen Art. 464 — Restituzione dei frutti
Posted at 20:50h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo III – Dell’indegnità
L’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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