10 Gen Art. 2630 — Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e Quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21503/2012
L’obbligo di depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese – entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione – una copia del bilancio societario e della documentazione ad esso correlata, sancito dall’art. 2435 c.c. e la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 2630 c.c., deve intendersi gravante su ciascun amministratore della società, sicché, ove lo stesso rimanga inadempiuto, ognuno di loro risponde per fatto proprio, prescindendo l’irrogazione della sanzione da qualsiasi rapporto di solidarietà, e derivandone, quindi, che il pagamento della sanzione applicata per una tale inosservanza a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di un altro.
Cass. pen. n. 23730/2006
In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell’art. 2630 c.c. per effetto del D.L.vo n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l’operazione, inquadrabile nel più ampio schema del c.d. leveraged by out con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell’attività posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall., quale «operazione dolosa» ove si dia prova che il leveraged by out attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).
Cass. pen. n. 3285/2000
In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità.
[adrotate group=”7″]