10 Gen Art. 2625 — Impedito controllo
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [ o di revisione ] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [ alle società di revisione ], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 47307/2016
In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 cod. civ., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l’amministratore si limiti a negare l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).
Cass. pen. n. 11639/2012
Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma secondo, cod. civ.) si consuma con il verificarsi dell’evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice – necessariamente successivo alla condotta dell’impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità – con la conseguenza che solo dalla verificazione del danno decorre il termine per presentare la querela.
Cass. pen. n. 21064/2004
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l’avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale – originariamente previsto dall’art. 2623, n. 3, c.c. – ad opera dell’art. 2625 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa – non ha l’obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all’illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del D.L.vo n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un’espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Né sono applicabili – trattandosi di violazione antecedente l’entrata in vigore del. D.L.vo n. 61 del 2002 – le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l’art. 2, comma terzo, c.p., in quanto tale previsione disciplina l’ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l’autorità amministrativa può applicare alla violazione dell’art. 2623 n. 3 c.c. una sanzione ai sensi dell’art. 2625 c.c. come modificato.
Cass. civ. n. 423/1988
In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale dell’amministrazione controllata, i criteri dettati per il compenso del curatore del fallimento (d.m. 27 novembre 1976, richiamato dall’art. 39 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) sono applicabili nei limiti di compatibilità con le particolari caratteristiche e finalità della procedura. Al fine indicato, pertanto, può tenersi conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza della procedura, della sollecitudine delle relative operazioni, non anche dell’ammontare dell’attivo e dell’entità delle somme attribuite ai creditori, trattandosi di parametri rinvenibili soltanto nel fallimento.
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