10 Gen Art. 2605 — Controllo sull’attività dei singoli consorziati
Posted at 20:52h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi > Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi > Sezione I – Disposizioni generali
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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