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Art. 2545 septies — Gruppo cooperativo paritetico

Art. 2545 septies — Gruppo cooperativo paritetico

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

  1. 1) la durata;
  2. 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
  3. 3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
  4. 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
  5. 5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’Albo delle società cooperative.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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