Art. 2504 ter – Codice civile – Divieto di assegnazione di azioni o quote
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo V - Delle società > Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione > Sezione II - Della fusione delle società
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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