10 Gen Art. 2501 — Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15093/2000
La fusione, nelle due forme previste dall’art. 2501 c.c., ha efficacia traslativa, dal momento che l’unificazione di più società separate ed indipendenti, che tale operazione determina, comporta la concentrazione (e quindi il trasferimento) dei loro rispettivi patrimoni in un’unica struttura produttiva, operazione alla quale deve riconoscersi carattere oneroso, posto che i trasferimenti delle masse patrimoniali delle singole società che partecipano alla fusione sono fra loro collegati ed interdipendenti; e ciò sia quando la fusione porta alla costituzione di una società nuova, sia nel caso di incorporazione, in quanto i soci della società incorporata entrano a far parte della società incorporante, acquisendo una nuova partecipazione, rappresentativa dell’intero patrimonio aziendale risultante dalla fusione, la cui entità è determinata sulla base del rapporto (il cosiddetto rapporto di cambio) esistente tra i valori netti emergenti dalle situazioni patrimoniali delle due società.
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