Art. 2442 – Codice civile – Passaggio di riserve a capitale

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [2424, n. 3, 2428].

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute [2349].

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1845/1990

Poichè l'aumento di capitale di una società per azioni realizzato attraverso l'imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art. 2442 c.c., importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale il quale può essere monetizzato soltanto in ipotesi di scioglimento della società o in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante, ex art. 2445 c.c. e, quindi, mutamento di uso e godimento di beni mobili, esso va assoggettato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, all'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 85 della tariffa A, allegata al citato decreto.